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Avvocato Maurizio Storti

 

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Il 2.4.2014 è stato pubblicato sulla G.U. n. 77/2014 il “Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense” DM 55/2014 del 10.3.2014 [scarica il file].
  
 
 

Dal settembre 2011 le notizie vengono girate anche su twitter.

 
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Protocollo di intesa sulle nuove regole per il giudizio per cassazione
Scritto da Administrator   
giovedì 16 marzo 2017
 
E' stato sottoscritto un Protocollo di intesa tra la Corte di cassazione, il Consiglio Nazionale Forense e l'Avvocatura Generale dello Stato sull'applicazione del nuovo rito civile in Cassazione (DL 168/16 conv. in L. 197/16).
 
In sede di conversione del decreto legge 31 agosto 2016 n. 168 è stato, come è noto, approvato un articolato emendamento con il quale è stato incisivamente modificato il rito di cassazione. Queste le novità principali:

1- il procedimento ordinario diviene quello camerale, restando riservata, la trattazione in pubblica udienza, ai casi di particolare rilevanza della questione di diritto e a quelli nei quali la sesta sezione, all’esito della camera di consiglio, non abbia definito il giudizio (art. 375, u.c., c.p.c.);
2- il procedimento dinanzi alla sesta sezione è stato riscritto, essenzialmente con l’eliminazione della relazione e la previsione che, su proposta del relatore, il presidente fissi l’adunanza in camera di consiglio “indicando se è stata ravvisata un’ipotesi di inammissibilità, di manifesta infondatezza o di manifesta fondatezza del ricorso” (art. 380-bis, c. 1);
3- è stata eliminata la possibilità di partecipazione delle parti all’adunanza in camera di consiglio, sia nel procedimento dinanzi alla sesta sezione (art. 380-bis), sia nel procedimento dinanzi alla sezione semplice (art. 380-bis. 1), sia nel procedimento per regolamento di giurisdizione (art. 380-ter);
4- la novella si applica ai ricorsi depositati successivamente all’entrata in vigore della legge di conversione (30 ottobre 2016), nonché a quelli già depositati alla stessa data per i quali non era stata fissata l’udienza o l’adunanza in camera di consiglio (art. 1-bis, c. 2, d.l. n. 168/2016).
 
E’ stato immediatamente organizzato un tavolo di lavoro al quale hanno partecipato la Corte, il Consiglio Nazionale Forense e l’Avvocatura Generale dello Stato. Sono state esaminate anche altre problematiche connesse all’entrata in vigore della novella. Dopo un articolato confronto è stato approvato, il 15 dicembre, il protocollo d’intesa qui allegato, con l’impegno ad aggiornarlo alla luce della verifica del suo funzionamento. Esso tratta sette punti, che così possono sintetizzarsi.

Il primo riguarda il regime transitorio e muove dal rilievo che l’intimato non controricorrente, che secondo il regime previgente aveva la possibilità di partecipare all’udienza di discussione, si trova, alla luce della novella, privato di tale facoltà nei procedimenti relativi a ricorsi già depositati alla data del 30 ottobre 2016 nei quali venga successivamente fissata l’adunanza camerale.
Onde porre rimedio all’inconveniente, che appariva integrare una rilevante violazione del diritto di difesa, è stato convenuto di consentirgli comunque la presentazione di memoria negli stessi termini nei quali può farlo il controricorrente, prevedendosi che della possibilità di valersi di tale facoltà venga data notizia alle parti destinatarie dell’avviso di fissazione dell’adunanza.
Tuttavia, per contemperare anche le esigenze del ricorrente, in particolare in difetto della possibilità di partecipazione all’adunanza in camera di consiglio, è stato convenuto che se con la memoria l’intimato sollevi nuove questioni rilevabili d’ufficio o comunque qualora la Corte ne ravvisi l’opportunità, anche su sollecitazione scritta del ricorrente, venga assegnato un termine per osservazioni, ai sensi dell’art. 384, c. 3, c.p.c..

Il secondo punto riguarda il deposito della prova della notifica del ricorso e del controricorso, da farsi con la memoria o comunque entro l’orario di inizio dell’adunanza camerale.

Il terzo punto riguarda il contenuto dell’avviso di fissazione dell’adunanza camerale.

Il quarto punto riguarda l’invio telematico, non appena ciò sarà possibile, delle conclusioni della Procura Generale ai difensori e altresì dell’avviso del mancato deposito di dette conclusioni.

Il quinto punto si occupa dell’indicazione della proposta del relatore di trattazione camerale dinanzi alla sesta sezione, prevedendo (i) quanto alla prognosi di inammissibilità o improcedibilità, che venga indicata l’ipotesi di riferimento (tramite menzione del dato normativo o del precedente o con breve formula libera), (ii) quanto alla prognosi di manifesta fondatezza, l’indicazione del motivo manifestamente fondato e dell’eventuale precedente di riferimento e (iii) quanto alla prognosi di manifesta infondatezza, che vengano indicati “quali siano i pertinenti precedenti giurisprudenziali di riferimento e le ragioni del giudizio prognostico di infondatezza dei motivi di ricorso, anche mediante una valutazione sintetica e complessiva degli stessi, ove ne ricorrano i presupposti”.

Il sesto punto concerne la lunghezza delle memorie da depositarsi in vista della trattazione camerale; si è convenuto, anche in sintonia con il protocollo del dicembre del 2015, che esse non superino, di regola, le quindici pagine.

Il settimo e ultimo punto prevede che le parti possano chiedere che il ricorso avviato alla trattazione camerale dinanzi a sezione ordinaria venga invece trattato in pubblica udienza, indicando la questione di diritto di particolare rilevanza che a loro avviso giustifica la discussione pubblica.
 
[FONTE: CNF]
 
 
 
 
Lidia Poët, la prima avvocata a chiedere l’iscrizione
Scritto da Administrator   
mercoledì 08 marzo 2017

Oggi, festa della donna, formuliamo a tutte le utenti un sincero augurio ricordando la prima avvocatessa donna, Lidia Poët, iscritta ma poi cancellata nel 1883. 

La richiesta di iscrizione all'albo, la prima sottoscritta da una donna esaminata da un Consiglio dell’ordine degli Avvocati, suscitò un accesissimo dibattito e non poche polemiche nel mondo giuridico torinese. Le donne nel Regno d’Italia non avevano il diritto di voto, era ancora in vigore l’umiliante istituto dell’autorizzazione maritale e mai nessuna prima di allora aveva osato accostarsi alla professione forense.

Il dibattito all’interno del Consiglio si concluse in favore dell’iscrizione, con 8 voti favorevoli e 4 contrari. La motivazione: nessuna norma vietava alle donne l’accesso all’Ordine. Ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit, recitava un provvidenziale brocardo latino.

Ad indignarsi maggiormente perché una donna calcava i lunghi corridoi dei palazzi di giustizia però non fu un avvocato, ma un magistrato. L’allora Procuratore Generale del Re non gradiva vedere quella signora in toga che patrocinava le udienze, firmava gli atti e si confrontava con lui da avversaria, per questo prese l’iniziativa di denunciare l’anomalia di tale presenza alla Corte d’Appello. L’avvocata Poët si difese, replicando e portando esempi di donne che, in altre nazioni europee, svolgevano legittimamente la professione forense. A nulla valsero però le obiezioni: la Corte d’Appello di Torino accolse le ragioni del procuratore e ritenne che quello di avvocato fosse da considerarsi un ufficio pubblico e, in quanto tale, la legge vietava espressamente che una donna potesse ricoprirlo. 

«L’avvocheria è un ufficio esercibile soltanto da maschi e nel quale non devono punto immischiarsi le femmine». E anzi, sarebbe stato «disdicevole e brutto veder le donne discendere nella forense palestra, agitarsi in mezzo allo strepito dei pubblici giudizi, accalorarsi in discussioni che facilmente trasmodano, e nelle quali anche, loro malgrado, potrebbero esser tratte oltre ai limiti che al sesso più gentile si conviene di osservare: costrette talvolta a trattare ex professo argomenti dei quali le buone regole della vita civile interdicono agli stessi uomini di fare motto alla presenza di donne oneste». Con queste parole scritte dai giudici – tutti uomini – della Corte d’Appello di Torino, nel novembre 1883 l’avvocata piemontese Lidia Poët venne cancellata dall’albo degli avvocati di Torino.

[FONTE: "Il Dubbio"]

 

  

 
Il 9.1.17 è partita l’attività dell’Arbitro per le Controversie Finanziarie presso la Consob
Scritto da Administrator   
venerdì 13 gennaio 2017

Il suo campo di attività è molto vasto. Riguarda, infatti, le controversie tra risparmiatori e intermediari (banche, sim, sgr, ecc.) per la violazione da parte di questi ultimi degli obblighi di diligenza, correttezza, trasparenza e informazione nella prestazione di servizi e attività d’investimento a favore della clientela (acquisto e vendita di azioni o obbligazioni, gestione di portafogli di investimento, consulenza, ecc.). Il risparmiatore che si ritiene danneggiato per violazione di questi obblighi potrà, d’ora in avanti, fare ricorso all’ACF; è necessario, però, che abbia prima presentato reclamo al proprio intermediario e che il reclamo sia rimasto inevaso o abbia avuto un esito ritenuto insoddisfacente. 
L’ACF non è un giudice ma è “quasi” un giudice.
Le sue decisioni non hanno, infatti, il valore di una sentenza vera e propria ma sono, comunque, molto importanti. Se il ricorso è accolto, all’intermediario sarà infatti richiesto di tenere un certo comportamento, che nella maggior parte dei casi consisterà nel pagamento di una somma (fino a 500.000 euro) a favore del risparmiatore; se non vi provvede, la notizia del suo mancato adempimento sarà resa pubblica, con ovvie conseguenze negative sul piano reputazionale. Inoltre, la decisione dell’ACF potrà essere utilizzata a supporto di un’eventuale iniziativa davanti al giudice civile.
Anzi, sottoporre prima la controversia all’ACF è indispensabile (tecnicamente è “condizione di procedibilità”) per chi volesse comunque avviare un procedimento giudiziario. L’ACF è strumento gratuito per il risparmiatore e vuole essere “una sede di giustizia” di facile accesso, veloce (decisioni in non più di 180 giorni dalla presentazione del ricorso), trasparente e - questo è l’obiettivo - efficace. Il procedimento è gestito interamente on-line sin dalla presentazione del ricorso, mediante un percorso che guida passo dopo passo il risparmiatore, fino alla decisione finale. In ogni momento, risparmiatore e intermediario potranno prendere visione di tutti gli atti via via inseriti nel fascicolo telematico. Come è proprio di ogni arbitro, l’ACF è chiamato ad esercitare le sue funzioni con neutralità ed imparzialità. La sua operatività prende avvio in una fase, economica e sociale, eccezionalmente delicata e complessa, in cui il bisogno di assicurare adeguata ed effettiva tutela ad un bene fondamentale quale il risparmio risulta ancora più diffusamente avvertito, a tutti i livelli ma soprattutto tra chi si trova inevitabilmente più esposto in situazioni di crisi.
 
[Fonte ACF
 
 
 
Assicurazioni degli Avvocati per la responsabilità civile e infortuni: pubblicato in G.U. il decreto
Scritto da Administrator   
mercoledì 12 ottobre 2016
 
È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (G.U. n. 238 dell'11.10.2016) il decreto firmato dal Ministro on.le Andrea Orlando, con le condizioni essenziali e i massimali minimi delle polizze relative alle assicurazioni per la responsabilità civile e contro gli infortuni. 

Il decreto, che fa riferimento all'articolo 12 della legge 21 dicembre 2012 n. 247, era stato firmato dal ministro lo scorso 22 settembre. 

Il comma 2 dell'art. 5 (modalità attuative) del D.M. 22.9.2016 prevede l'entrata in vigore decorso un anno dalla sua pubblicazione nella G.U., quindi dall'11.10.2017.
 
 
 
 
Pubblicate le specifiche tecniche previste dal 3° comma dell’art.16-undecies del D.L. 179/2012
Scritto da Administrator   
venerdì 08 gennaio 2016


L'8 gennaio 2016 è stato pubblicato sul Portale dei Servizi Telematici il provvedimento del 28 dicembre 2015 del Responsabile dei Sistemi Informativi Automatizzati del Ministero della Giustizia, che modifica le Specifiche Tecniche del 16 aprile 2014 individuando le modalità dell'attestazione di conformità apposte su un documento informatico separato, ai sensi del terzo comma dell’art.16-undecies del decreto legge 18 ottobre 2012, n.179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n.212. Il provvedimento acquista efficacia il giorno successivo alla sua pubblicazione nell’area pubblica del portale dei servizi telematici (quindi domani 9.1.2016). 
Al seguente link si accede al testo delle Specifiche Tecniche coordinato con il provvedimento del 28 dicembre 2015. 
 
[Fonte: Uffici Giudiziari - Servizi OnLine] 
 
 
 
@aggiornamentitribunali - Notizie in tempo reale dai Tribunali di Roma, Velletri e Tivoli
Scritto da Administrator   
giovedì 01 ottobre 2015

Utilizza il canale @aggiornamentitribunali su https://telegram.me/aggiornamentitribunali … per info dai Tribunali di Roma, Velletri e Tivoli.
 
Dal 1° ottobre è attivo il canale su "telegram.me" per poter conoscere in tempo reale informazioni e problematiche dei principali Tribunali del Lazio. 
Collegati al link, scarica l'app sul telefono o sul tablet. Puoi anche scaricarla sul desktop del tuo p.c, in ambiente Mac e Windows.
 
Per gli assistiti, lo studio creerà appositamente dei canali riservati per aggiornare le fasi processuali in tempo reale (deposito atti, rinvio dell'udienza, notifiche ricevute etc).
 
Per la tua migliore giustizia. 
 
 
 
 
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"Iniziare un litigio è come aprire una diga, prima che la lite si esasperi, troncala" (Proverbi 17,14) 

"Con due righe scritte da un uomo si può fare un processo al più innocente" (Armand Jean du Plessis, Cardinale e Duca di Richelieu)

"Anche se non temo Dio e non ho rispetto di nessuno, poiché questa vedova è così molesta, le farò giustizia, perché non venga continuamente a importunarmi" (Luca 18, 1-8)

"Figlioli miei, vi scrivo queste cose perché non pecchiate; ma se qualcuno ha peccato, abbiamo un avvocato presso il Padre: Gesù Cristo giusto. (Dalla prima lettera di San Giovanni Apostolo - 2, 1-2)

"Lo Studio si impegna ad offrire all'Assistito il miglior rapporto possibile con il Tribunale: non facendoglielo vedere"

"L’errore giudiziario non esiste, giacché è la giustizia stessa a costituire il colpevole come tale." 

"L'azione a tutela del diritto costituisce momento essenziale di un ordinamento perché solo per essa si può parlare di giuridicità dell'ordinamento. Se un diritto non è tutelabile, non è un diritto." (Corte di Cassazione, sez. Unite Civili 16 febbraio 2016, n. 2951)

 

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