E' stato sottoscritto un Protocollo di intesa tra la Corte di cassazione, il Consiglio Nazionale Forense e l'Avvocatura Generale dello Stato sull'applicazione del nuovo rito civile in Cassazione (DL 168/16 conv. in L. 197/16). In sede di conversione del decreto legge 31 agosto 2016 n. 168 è stato, come è noto, approvato un articolato emendamento con il quale è stato incisivamente modificato il rito di cassazione. Queste le novità principali:
1- il procedimento ordinario diviene quello camerale, restando riservata, la trattazione in pubblica udienza, ai casi di particolare rilevanza della questione di diritto e a quelli nei quali la sesta sezione, all’esito della camera di consiglio, non abbia definito il giudizio (art. 375, u.c., c.p.c.); 2- il procedimento dinanzi alla sesta sezione è stato riscritto, essenzialmente con l’eliminazione della relazione e la previsione che, su proposta del relatore, il presidente fissi l’adunanza in camera di consiglio “indicando se è stata ravvisata un’ipotesi di inammissibilità, di manifesta infondatezza o di manifesta fondatezza del ricorso” (art. 380-bis, c. 1); 3- è stata eliminata la possibilità di partecipazione delle parti all’adunanza in camera di consiglio, sia nel procedimento dinanzi alla sesta sezione (art. 380-bis), sia nel procedimento dinanzi alla sezione semplice (art. 380-bis. 1), sia nel procedimento per regolamento di giurisdizione (art. 380-ter); 4- la novella si applica ai ricorsi depositati successivamente all’entrata in vigore della legge di conversione (30 ottobre 2016), nonché a quelli già depositati alla stessa data per i quali non era stata fissata l’udienza o l’adunanza in camera di consiglio (art. 1-bis, c. 2, d.l. n. 168/2016). E’ stato immediatamente organizzato un tavolo di lavoro al quale hanno partecipato la Corte, il Consiglio Nazionale Forense e l’Avvocatura Generale dello Stato. Sono state esaminate anche altre problematiche connesse all’entrata in vigore della novella. Dopo un articolato confronto è stato approvato, il 15 dicembre, il protocollo d’intesa qui allegato, con l’impegno ad aggiornarlo alla luce della verifica del suo funzionamento. Esso tratta sette punti, che così possono sintetizzarsi.
Il primo riguarda il regime transitorio e muove dal rilievo che l’intimato non controricorrente, che secondo il regime previgente aveva la possibilità di partecipare all’udienza di discussione, si trova, alla luce della novella, privato di tale facoltà nei procedimenti relativi a ricorsi già depositati alla data del 30 ottobre 2016 nei quali venga successivamente fissata l’adunanza camerale. Onde porre rimedio all’inconveniente, che appariva integrare una rilevante violazione del diritto di difesa, è stato convenuto di consentirgli comunque la presentazione di memoria negli stessi termini nei quali può farlo il controricorrente, prevedendosi che della possibilità di valersi di tale facoltà venga data notizia alle parti destinatarie dell’avviso di fissazione dell’adunanza. Tuttavia, per contemperare anche le esigenze del ricorrente, in particolare in difetto della possibilità di partecipazione all’adunanza in camera di consiglio, è stato convenuto che se con la memoria l’intimato sollevi nuove questioni rilevabili d’ufficio o comunque qualora la Corte ne ravvisi l’opportunità, anche su sollecitazione scritta del ricorrente, venga assegnato un termine per osservazioni, ai sensi dell’art. 384, c. 3, c.p.c..
Il secondo punto riguarda il deposito della prova della notifica del ricorso e del controricorso, da farsi con la memoria o comunque entro l’orario di inizio dell’adunanza camerale.
Il terzo punto riguarda il contenuto dell’avviso di fissazione dell’adunanza camerale.
Il quarto punto riguarda l’invio telematico, non appena ciò sarà possibile, delle conclusioni della Procura Generale ai difensori e altresì dell’avviso del mancato deposito di dette conclusioni.
Il quinto punto si occupa dell’indicazione della proposta del relatore di trattazione camerale dinanzi alla sesta sezione, prevedendo (i) quanto alla prognosi di inammissibilità o improcedibilità, che venga indicata l’ipotesi di riferimento (tramite menzione del dato normativo o del precedente o con breve formula libera), (ii) quanto alla prognosi di manifesta fondatezza, l’indicazione del motivo manifestamente fondato e dell’eventuale precedente di riferimento e (iii) quanto alla prognosi di manifesta infondatezza, che vengano indicati “quali siano i pertinenti precedenti giurisprudenziali di riferimento e le ragioni del giudizio prognostico di infondatezza dei motivi di ricorso, anche mediante una valutazione sintetica e complessiva degli stessi, ove ne ricorrano i presupposti”.
Il sesto punto concerne la lunghezza delle memorie da depositarsi in vista della trattazione camerale; si è convenuto, anche in sintonia con il protocollo del dicembre del 2015, che esse non superino, di regola, le quindici pagine.
Il settimo e ultimo punto prevede che le parti possano chiedere che il ricorso avviato alla trattazione camerale dinanzi a sezione ordinaria venga invece trattato in pubblica udienza, indicando la questione di diritto di particolare rilevanza che a loro avviso giustifica la discussione pubblica. |