Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’8.10.2022 n. 236 del decreto ministeriale 13 agosto 2022 n.147 si è conclusa la procedura del rinnovo della disciplina parametrica relativa alla professione forense (ferma al dm n.37/2018).
Occorre preliminarmente evidenziare che il decreto n.147/2022 entrerà in vigore il 23.10.2022, e quindi potrà trovare applicazione alle prestazioni professionali esaurite successivamente al 23 ottobre 2022.
E ciò in quanto il disposto dell’art.7 del decreto in questione – a differenza dei precedenti decreti parametrici – prevede espressamente che il decreto parametrico entra in vigore dal quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Per semplificare la quantificazione del compenso dell’avvocato, sia al difensore che al giudice…ma anche al cliente, il decreto allega le nuove tabelle già sviluppate, aggiornate con gli indici istat.
In particolare il nuovo decreto prevede incentivi, con la finalità di spingere le parti alla conciliazione della lite, ma anche deterrenti per porre un freno alle cause c.d. bagatellari e strumentali. Infatti, il decreto n.147/20221 prevede come deterrente una riduzione del compenso del 75 per cento in caso di responsabilità processuale ex art.96 cpc e del 50 per cento nei casi di inammissibilità, improponibilità o improcedibilità della domanda.
Come incentivo, per incoraggiare la funzione conciliativa dell’avvocato, il decreto prevede un incremento della remunerazione in caso di conciliazione giudiziale o transazione della lite, nonché in caso di soluzione positiva della procedura di mediazione e negoziazione assistita.
Il decreto “pone” anche limiti alla discrezionalità del giudice nella liquidazione del compenso prevedendo una percentuale unica del 50% che regola gli aumenti e le diminuzioni dei valori base dei parametri, oltre ad eliminare dalla disciplina parametrica l’espressione “di regola” ove prevista.
Fra le innovazioni del nuovo decreto merita evidenziare: - la previsione di una tariffa oraria quantificata in una forbice di valori compresa tra un minimo di euro 200,00 ed un massimo di euro 500,00 per ciascuna ora o frazione di ora superiore a trenta minuti, - la espressa previsione per l’avvocato che subentra al collega a giudizio già “iniziato”, della possibilità di essere retribuito anche per la fase di studio della controversia.
Il d.m. n.147/2022 interviene anche sui giudizi amministrativi prevedendo un aumento del compenso del 20% per la fase introduttiva quando è proposto ricorso incidentale, nonché per la fase cautelare monocratica quando vengono svolte ulteriori attività rispetto alla formulazione dell’istanza cautelare.
E’ previsto altresì che il compenso della tabella parametrica relativa al Consiglio di Stato è aumentato per la fase di studio della controversia e la fase introduttiva del giudizio, del 50% quando sono proposti motivi aggiunti, L’intervento più significato sui giudizi amministrativi è quello in materia di pubblici contratti, con la espressa previsione che l’utile effettivo o il profitto atteso in relazione all’interesse sostanziale perseguito dal cliente per l’applicazione dei parametri, si intendono non inferiori al 10 per cento del valore dell’importo dell’appalto.
Per superare le inadeguatezze del previgente sistema parametrico relativo alle procedure concorsuali, il decreto n.147/2002 ha introdotto una apposita tabella (20-bis) per la domanda di insinuazione al passivo fallimentare, nonché prevedendo l’applicazione della tabella relativa ai giudizi innanzi alla Corte di appello per il reclamo in corte di appello avverso la sentenza dichiarativa di fallimento e gli altri provvedimenti del tribunale fallimentare.
Intervento “intensivo” è stato effettuato anche in materia penale con la previsione di un aumento del compenso del 20% della tabella 15, allorquando le indagini difensive sono complesse o urgenti.
Viene prevista apposita tabella per i procedimenti innanzi al Magistrato di sorveglianza distinta da quella prevista per il Tribunale di Sorveglianza. Il dm 147/2002 interviene anche sul compenso dell’avvocato per l’attività stragiudiziale, statuendo che quando l’affare trattato si compone di fasi o di parti autonome in ragione della materia trattata, i compensi sono liquidati per ciascuna fase o parte.
E’ rimodulato anche il compenso per gli affari di valore superiore a 520.000,00 euro prevedendo che il compenso sia liquidato sulla base di una percentuale progressivamente decrescente del valore dell’affare, allegando, peraltro, specifica tabella parametrica (tabella 25).
Certamente è da “salutare” positivamente il nuovo decreto parametrico avendo “corretto” le inadeguatezze delle precedenti tabelle parametriche e le carenze per alcune attività professionali di difficile collocazione nella previgente disciplina parametrica. _____________________________________
TESTO DEL NUOVO DECRETO MINISTERIALE SUI COMPENSI DEGLI AVVOCATI. MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DECRETO 13 agosto 2022, n. 147 Regolamento recante modifiche al decreto 10 marzo 2014, n. 55, concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247. (22G00157) (GU n.236 del 8-10-2022) Vigente al: 23-10-2022 IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visti gli articoli 1, comma 3, e 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247; Visto il decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55, recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247; Sulla proposta del Consiglio nazionale forense, pervenuta in data 10 febbraio 2022; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 17 febbraio 2022; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la nota del 20 luglio 2022, con la quale lo schema di regolamento e' stato comunicato al Presidente del Consiglio dei ministri e la relativa presa d'atto in data 11 agosto 2022; Adotta il seguente regolamento: Art. 1 Modifiche alle disposizioni generali in tema di compensi e spese 1. All'articolo 2, comma 2, del decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55, le parole «di regola» sono soppresse. Art. 2 Modifiche alla disciplina dei parametri generali per la determinazione dei compensi relativi all'attivita' civile e amministrativa 1. All'articolo 4 del decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: «di regola sino all'80 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 50 per cento», e l'ultimo periodo e' soppresso; b) al comma 1-bis, le parole: «e' di regola ulteriormente aumentato del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «e' ulteriormente aumentato fino al 30 per cento»; c) al comma 2, le parole: «di regola» sono soppresse; d) al comma 3, le parole: «di regola» sono soppresse; e) dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente: «4-bis. I parametri previsti dalla allegata tabella n. 7 per i procedimenti di volontaria giurisdizione si applicano esclusivamente a quelli aventi natura non contenziosa.»; f) dopo il comma 5, e' aggiunto il seguente: «5-bis. Il giudice puo' riconoscere, se richiesto, il compenso previsto per la fase di studio della controversia in favore del professionista che subentra nella difesa del cliente in un momento successivo alla fase introduttiva.» g) al comma 6, le parole: «la liquidazione del compenso e' di regola aumentato fino a un quarto rispetto a quello altrimenti liquidabile per la fase decisionale» sono sostituite dalle seguenti: «il compenso per tale attivita' e' determinato nella misura pari a quello previsto per la fase decisionale, aumentato di un quarto,»; h) il comma 9 e' sostituito dal seguente: «9. Nel caso di dichiarata responsabilita' processuale ai sensi dell'articolo 96 del codice di procedura civile, il compenso dovuto all'avvocato del soccombente e' ridotto del 75 per cento rispetto a quello altrimenti spettante. Nei casi d'inammissibilita', improponibilita' o improcedibilita' della domanda il compenso e' ridotto, ove concorrano gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate nella motivazione, nella misura del 50 per cento.»; i) al comma 10-bis le parole: «di regola» sono soppresse, ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando e' proposto ricorso incidentale, il compenso per la fase introduttiva e' aumentato fino al 20 per cento. I compensi per la fase cautelare monocratica previsti dalle tabelle 21 e 22 sono dovuti solo quando vengono svolte attivita' ulteriori rispetto alla formulazione dell'istanza cautelare.»; l) dopo il comma 10-bis sono aggiunti i seguenti: «10-ter. Nel caso di appello cautelare davanti al Consiglio di Stato e' dovuto il compenso previsto dalla allegata tabella n. 22 per la fase di studio della controversia e per la fase introduttiva del giudizio, nonche' il 50 per cento del compenso relativo alla fase decisionale. 10-quater. Nei giudizi davanti alla Corte di cassazione, il compenso relativo alla fase decisionale del giudizio puo' essere aumentato fino al 50 per cento quando e' depositata memoria ai sensi dell'articolo 378 del codice di procedura civile. 10-quinquies. Nei procedimenti di ammissione al passivo e di impugnazione dello stato passivo aventi ad oggetto crediti di lavoro dipendente, i parametri previsti dalla allegata tabella n. 20-bis possono essere ridotti fino al 50 per cento. 10-sexies. Nel caso di reclamo in corte di appello avverso la sentenza dichiarativa del fallimento e gli altri provvedimenti del tribunale fallimentare, si applicano i parametri previsti dalla allegata tabella n. 12. 10-septies. Per le attivita' difensive svolte dall'avvocato in qualita' di curatore del minore, il compenso e' liquidato applicando i parametri previsti dalle tabelle allegate al presente decreto relative alle procedure e ai giudizi in cui e' di volta in volta nominato.». 2. All'articolo 5 del decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 3 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'utile effettivo e i profitti attesi si intendono di regola non inferiori al 10 per cento del valore dell'appalto, salvo che non siano ricavabili dagli atti di gara.»; b) al comma 6 le parole «di regola e», ovunque ricorrono, sono soppresse. 3. All'articolo 6, comma 1, del decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55, le parole: «di regola» sono soppresse. 4. All'articolo 8, comma 2, del decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55, le parole: «di regola» sono soppresse. 5. All'articolo 9, comma 1, del decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55, le parole: «di regola» sono soppresse. 6. All'articolo 10 del decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55, le parole: «di regola», ovunque ricorrono, sono soppresse. 7. All'articolo 11, comma 1, del decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55, le parole: «di regola» sono soppresse. Art. 3 Modifiche alla disciplina dei parametri generali per la determinazione dei compensi relativi all'attivita' penale 1. All'articolo 12 del decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: «di regola fino all'80 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 50 per cento»; b) al comma 2, le parole: «di regola» sono soppresse; c) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti: «3-bis. I compensi previsti per le indagini difensive sono aumentati del 20 per cento quando tali indagini siano particolarmente complesse o urgenti. 3-ter. Per le attivita' difensive svolte davanti al Tribunale per i minorenni, i compensi sono liquidati applicando i parametri previsti dalla allegata tabella n. 15, con riferimento all'autorita' giudiziaria che sarebbe stata competente qualora al momento del fatto l'imputato fosse stato maggiorenne.». 2. All'articolo 17 del decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55, le parole: «di regola» sono soppresse. Art. 4 Modifiche alla disciplina dei parametri generali per la determinazione dei compensi relativi all'attivita' stragiudiziale 1. All'articolo 18, comma 1, del decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando, tuttavia, l'affare si compone di fasi o di parti autonome in ragione della materia trattata, i compensi sono liquidati per ciascuna fase o parte.». 2. All'articolo 19, comma 1, del decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55, le parole: «di regola sino all'80 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 50 per cento». 3. All'articolo 20 del decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55, sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole «di regola», ovunque ricorrono, sono soppresse; b) al comma 1-bis e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso in cui il procedimento di mediazione o la procedura di negoziazione assistita si concludano con un accordo tra le parti, fermo il compenso per la fase di conciliazione, i compensi per le fasi dell'attivazione e di negoziazione sono aumentati del 30 per cento.». 4. All'articolo 21, comma 7, del decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55, le parole: «di regola e», ovunque ricorrono, sono soppresse. 5. L'articolo 22 del decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55, e' sostituito dal seguente: «Art. 22 (Affari di valore superiore a euro 520.000,00). - 1. Per le prestazioni stragiudiziali in relazione ad affari di valore superiore a euro 520.000,00 il compenso e' liquidato sulla base di una percentuale progressivamente decrescente del valore dell'affare, secondo quanto previsto dalla allegata tabella n. 25.». 6. Dopo l'articolo 22 del decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55, e' aggiunto il seguente: «Art. 22-bis (Compensi a tempo). - 1. Nel caso di pattuizione dei compensi a tempo, si tiene conto di un parametro indicativo da un minimo di euro 200,00 ad un massimo di euro 500,00 per ciascuna ora o frazione di ora superiore a trenta minuti.». 7. All'articolo 24, comma 1, del decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55, le parole «di regola» sono soppresse; 8. All'articolo 26, comma 1, del decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55, le parole «di regola» sono soppresse. 9. All'articolo 27, comma 1, del decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55, le parole «, di regola,» e le parole «di regola» sono soppresse. Art. 5 Revisione delle tabelle dei parametri forensi allegate al decreto di cui al Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55 1. Le tabelle allegate al regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55 sono sostituite da quelle allegate al presente regolamento. Art. 6 Disposizione temporale 1. Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore. Art. 7 Entrata in vigore 1. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 13 agosto 2022 Il Ministro: Cartabia |