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Avvocato Maurizio Storti

 

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Il 2.4.2014 è stato pubblicato sulla G.U. n. 77/2014 il “Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense” DM 55/2014 del 10.3.2014 [scarica il file].
  
 
 

Dal settembre 2011 le notizie vengono girate anche su twitter.

 
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L'art. 445-bis cpc al vaglio della Corte Costituzionale
Scritto da Administrator   
mercoledì 06 febbraio 2013
Il Tribunale di Roma ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 445-bis c.p.c. per contrasto ai principi di ragionevolezza ed in violazione degli artt. 3, 24, 48 e 111 della Costituzione.
 
Per leggere il PQM dell'ordinanza potete seguire il seguente link:
 
 
 
 
Circolare 12.11.2012 del MinGiustizia sugli effetti della mediazione dichiarata incostituzionale
Scritto da Administrator   
giovedì 15 novembre 2012

Circolare 12 novembre 2012 - Pronuncia della Corte costituzionale sulla illegittimità costituzionale della obbligatorietà della mediazione di cui al d.lgs. n. 28/2010. Prime indicazioni.

12 novembre 2012

Dipartimento per gli Affari di Giustizia
Direzione generale della giustizia civile

 

Con il comunicato del 24 ottobre 2012 l’ufficio stampa della Corte costituzionale ha reso noto che è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale, per eccesso di delega legislativa, del d.lgs.4 marzo 2010 n. 28 nella parte in cui ha previsto il carattere obbligatorio della mediazione.

Preme precisare che chiare e puntuali indicazioni circa le ricadute degli effetti della suddetta pronuncia nell’ambito riconducibile ai compiti di vigilanza di questa direzione generale non potranno non essere date che a seguito della lettura della motivazione.
La ricezione, peraltro, del comunicato di cui sopra induce sin da ora a precisare che ai sensi dell’art.136 della Costituzione e dell’art. 30 della legge 11 marzo 1953 n. 87, gli effetti della deliberazione di accoglimento decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione del dispositivo della decisione.

Due specifiche indicazioni, peraltro, possono allo stato essere date in questo contesto:

  1. gli interessati alla iscrizione di un nuovo organismo di mediazione nel registro degli organismi tenuto da questa direzione generale, dovranno tenere presenti i futuri effetti che la suddetta pronuncia potrebbe produrre sulle previsioni del d.m.180/2010 che verranno ad essere direttamente interessate, e segnatamente:
    • art.7 , comma 5 lett.d);
    • art.16, comma 4 lett. d);
    • art. 16, comma 9, ultimo periodo.
       
  2. per i procedimenti di mediazione obbligatoria già attivati nonché per le eventuali nuove istanze rientranti comunque nell’ambito della previsione di cui all’art.5 del d.lgs. 28/2010 che dovessero essere presentate prima della pubblicazione della decisione della Corte, l’organismo di mediazione è tenuto ad uno specifico obbligo di informazione della parte istante (nonché della parte eventualmente comparsa) del venire meno, dal momento della pubblicazione della decisione della Corte costituzionale sulla Gazzetta ufficiale, dell’obbligatorietà del tentativo di mediazione.

Roma, 12 novembre 2012

Il direttore generale
Maria Teresa Saragnano

 

 

 
La mediaconciliazione è incostituzionale
Scritto da Administrator   
mercoledì 24 ottobre 2012

 

Corte Costituzionale

Ufficio Stampa    

  

Mediazione  civile

 

            La Corte costituzionale ha dichiarato la illegittimità costituzionale, per eccesso di delega legislativa, del d.lgs. 4 marzo 2010, n.28 nella parte in cui ha previsto il carattere obbligatorio della mediazione.

 

dal Palazzo della Consulta,24 ottobre 2012

 

 
Manifestazione degli Avvocati il 23 ottobre a Roma
Scritto da Administrator   
venerdì 05 ottobre 2012
ESTRATTO DAL VERBALE DELL'ADUNANZA DEL 4 OTTOBRE 2012
(omissis)
 
Il Consiglio
 
(omissis)
 
Delibera
di promuovere una grande manifestazione nazionale di protesta e proposta da tenersi a Roma il giorno 23 ottobre 2012, alle ore 11.00, che da Piazza della Repubblica si concluda in Piazza Santi Apostoli, dove si svolgeranno, dall’apposito palco, gli interventi dei promotori, coinvolgendo ogni avvocato, ogni Ordine, ogni Unione Regionale o Distrettuale e ogni singola Associazione, nonchè l’Organismo Unitario dell’Avvocatura Italiana e il Consiglio Nazionale Forense, per difendere la dignità e il ruolo dell’Avvocatura italiana.
Dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva e dispone la sua trasmissione a tutti gli Iscritti nell’Albo degli Avvocati di Roma, al Consiglio Nazionale Forense, all’Organismo Unitario dell’Avvocatura Italiana, alle Unioni distrettuali forensi, ai Consigli degli Ordini degli Avvocati italiani e ai Presidenti delle Associazioni forensi.
 
E’ estratto conforme all'originale.
Roma, 4 ottobre 2012
 
       Il Consigliere Segretario
        (Avv. Pietro Di Tosto)
 
FONTE: C.O.A. di Roma 
 
 
 
 
Nuovo biglietto da visita.
Scritto da Administrator   
mercoledì 26 settembre 2012

 

 

Nuovo biglietto da visita 

 

 

 
Nuovo indirizzo dello Studio Legale Storti
Scritto da Administrator   
lunedì 30 luglio 2012
 
Lo Studio Legale Storti cambia indirizzo. Dal 1.8.2012 la nuova sede sarà in
 
Via Carlo Fea, 9 - 00161 - Roma

I contatti rimarranno gli stessi: Tel. n. 06.44235810 e Fax n. 06.64220035
 
 
 Via Carlo Fea, 9, RM
 
 
 
 
 
 
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Proverbio/massima/motto

"Iniziare un litigio è come aprire una diga, prima che la lite si esasperi, troncala" (Proverbi 17,14) 

"Con due righe scritte da un uomo si può fare un processo al più innocente" (Armand Jean du Plessis, Cardinale e Duca di Richelieu)

"Anche se non temo Dio e non ho rispetto di nessuno, poiché questa vedova è così molesta, le farò giustizia, perché non venga continuamente a importunarmi" (Luca 18, 1-8)

"Figlioli miei, vi scrivo queste cose perché non pecchiate; ma se qualcuno ha peccato, abbiamo un avvocato presso il Padre: Gesù Cristo giusto. (Dalla prima lettera di San Giovanni Apostolo - 2, 1-2)

"Lo Studio si impegna ad offrire all'Assistito il miglior rapporto possibile con il Tribunale: non facendoglielo vedere"

"L’errore giudiziario non esiste, giacché è la giustizia stessa a costituire il colpevole come tale." 

"L'azione a tutela del diritto costituisce momento essenziale di un ordinamento perché solo per essa si può parlare di giuridicità dell'ordinamento. Se un diritto non è tutelabile, non è un diritto." (Corte di Cassazione, sez. Unite Civili 16 febbraio 2016, n. 2951)

 

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